La responsabilità della P.A. in materia di appalti pubblici: riduzione del risarcimento …
Come più volte già rilevato dalla ormai consolidata giurisprudenza anche della Sezione, con la sentenza 30 settembre 2010, C314/09, la Terza Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la vigente normativa europea relativa alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi non consente che la pretesa ad ottenere il risarcimento del danno da un’amministrazione pubblica che abbia violato le norme sulla disciplina degli appalti sia subordinato al carattere colpevole di tale violazione (cfr. da ultimo tra le tante: Cons. St. Sez. V, 8 aprile 2014 n.1672 ; 8 novembre 2012, n. 5686)
In punto di quantificazione, rileva il collegio che, esclusa la pretesa di ottenere direttamente l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, non essendo ciò oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, è necessaria la prova, a carico dell'impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se essa fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, prova desumibile in primis dall'esibizione dell'offerta economica presentata al seggio di gara.
Tale principio di prova, infatti, trova conferma nell'articolo 124 del codice del processo amministrativo che, nel rito degli appalti, prevede il risarcimento del danno per equivalente “subito e provato”.
Occorre , quindi, verificare se parte ricorrente ha rispettato il principio basilare sancito dall'articolo 2697 del codice civile, secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda: le prove devono avere ad oggetto circostanze di fatto precise, sicché si debbono disattendere le domande risarcitorie formulate in maniera del tutto generica, senza alcuna allegazione degli elementi presupposti.
Ritiene, infine, la Sezione che l’importo dovuto a titolo di risarcimento debba essere ridotto di un terzo (in sede amministrativa ovvero nella eventuale futura sede della ottemperanza), poiché l’amministrazione – nell’emanare il provvedimento di aggiudicazione poi annullato dalla sentenza di secondo grado del giudice amministrativo – a suo tempo ha doverosamente applicato la regola posta per la fattispecie dal diritto comunitario.