16
SEP
2011

Prescrizione dell’azione di risarcimento per illegittimo diniego rilascio concessione edilizia

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, sez. II bis, con la sentenza n. 7276 del 14 settembre 2011, ha respinto il ricorso proposto da un privato tendente ad ottenere il risarcimento dei danni per illegittimo diniego di rilascio di una concessione edilizia da parte del Comune di Roma.

I fatti a presupposto del gravame si contraddistinguevano, in particolare, per il rilievo della sequenza temporale dei provvedimenti e della normativa. In particolare, il provvedimento di diniego risaliva al 1993, il primo giudizio instaurato e tendente ad ottenere la declaratoria di illegittimità dello stesso si concludeva nel 2003, ed infine il secondo giudizio teso all’ottenimento del risarcimento, qui in commento, veniva incardinato soltanto nel 2006.

La questione di diritto verteva, quindi, non tanto sul merito della doglianza, quanto piuttosto sui tempi di impugnazione, per i quali, l’art. 30 del nuovo Codice amministrativo, ne sancisce la prescrizione quinquennale. A tal proposito, mentre il ricorrente ravvisava il dies a quo dal quale far decorre il predetto termine, nella data della declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego, ovvero nell’annullamento dello stesso in sede giurisdizionale (e quindi l’anno 2003), il Comune resistente eccepiva invece l’intervenuta prescrizione per asserito rilievo della data della emanazione del provvedimento amministrativo di rigetto (ovvero l’anno 1993). Il Collegio ha condiviso le ragioni di parte resistente.

Ha infatti rilevato il Tribunale Laziale come, sebbene l’azione intrapresa da parte ricorrente trovasse il proprio referente normativo (per il riconoscimento dell’azione di risarcimento dei danni da lesione degli interessi legittimi) solo nel nuovo Codice amministrativo (quindi a partire dal 2010), e come, sebbene il risarcimento fosse ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza (da un decennio circa), sia l’uno che l’altro, intervenissero successivamente al quinquennio dal dies a quo utile per l’instaurazione dell’azione di risarcimento la quale, ad avviso del Giudice amministrativo, avrebbe dovuto riferirsi alla pronuncia amministrativa di diniego della concessione edilizia.

Il Tribunale ha così respinto la richiesta di risarcimento, rilevando come lo stesso “termine breve” (quinquennale), indicato dall’art. 30 citato, dovesse riferirsi al giorno in cui si fosse verificato il fatto lesivo, ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno fosse derivato da questa (e quindi, nel caso sotto giudizio, dalla notifica del provvedimento amministrativo di diniego); non invece, come ritenuto da parte istante, dalla declaratoria di illegittimità da parte del primo giudice investito. Si sarebbe trattato, in conclusione, di una ipotesi di danno astrattamente risarcibile ma solo sotto il vigore della attuale normativa.

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A cura di: Fabio D’Aniello

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